Spese sanitarie per patologie esenti detraibili anche se sostenute per un familiare non a carico
Le spese sanitarie per patologie esenti possono essere detratte anche qualora siano state sostenute per un familiare non a carico: lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Twitter, richiamando quanto precisato nella Circolare 14 giugno 2001, n. 55/E, paragrafo 1.2.8.
In tal caso, peraltro, la detrazione è ammessa solo per la parte delle spese che non ha trovato capienza nell’Irpef lorda dovuta dal familiare affetto dalla patologia (cos come precisato con la Circolare 20 aprile 2005, n. 15/E, paragrafo 5) e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui.
Qualora il contribuente affetto dalla patologia esente non possieda redditi oppure possieda redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive, è invece possibile indicare l’intero importo delle spese.
A tal fine, la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del modello 730-3 o dal quadro RN del modello Redditi PF di quest’ultimo.
Al riguardo si ricorda che, in linea generale, le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione sono:
- le spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle interamente deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10 del Tuir; e
- le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Le spese mediche comprendono le spese rese da un medico generico, le visite e cure di medicina omeopatica, le spese di ricovero e degenza non collegate ad una operazione chirurgica, le spese per medicinali da banco. Se le medicine sono fornite dal Servizio Sanitario Nazionale si può detrarre il ticket pagato.
La documentazione della spesa sostenuta per i ticket può essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia.
La Circolare 10 giugno 2004, n. 24/E, ha precisato che caso di medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve conservare idonea documentazione relativa all’acquisto, di solito lo scontrino fiscale, dal quale deve risultare l’avvenuto acquisto dei detti medicinali e l’importo della spesa sostenuta oltre ad una autocertificazione attestante la necessità di detti acquisti per il contribuente o il familiare a suo carico.
Tale autocertificazione deve essere sottoscritta dal contribuente che vuole beneficiare della detrazione fiscale senza obbligo di autenticazione della firma, essendo sufficiente che alla certificazione sia allegata una fotocopia del documento d’identità.