Spese per la frequenza delle scuole elementari, medie e superiori detraibili solo se sostenute in Italia
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del Tuir, sono detraibili – nella misura del 19 per cento – le spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
Al riguardo, con la risposta all’istanza di interpello 28 dicembre 2018, n. 158, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione è limitata alle spese sostenute presso scuole appartenenti al “sistema nazionale di istruzione”, di cui all’art. 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione). Per effetto della disposizione da ultimo richiamata, “il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”.
Ne deriva che le spese di istruzione sostenute all’estero sono agevolabili soltanto se relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e), del Tuir: il trattamento fiscale di favore previsto per la detrazione delle spese universitarie, infatti, non può essere esteso al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma.
Si ricorda, infine, che il citato art. 15 del Tuir è stato modificato dall’art. 1, comma 151, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (legge della “buona scuola”).