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Spese di istruzione detraibili e non nel 730 e modello Redditi 2023

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Le spese di istruzione trovano spazio nel modello Redditi PF 2023 (righi da RP8 a RP13) con il codice 12.

Dal 2020 la detrazione per le spese di istruzione è soggetta a rimodulazione all’aumentare del reddito, si pensi al comma 629, Legge n. 160/2019 e alla tracciabilità dei relativi pagamenti: il pagamento va sostenuto con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento “tracciamento”.

Sono detraibili le spese sostenute per la frequenza di:

  • scuole dell’infanzia (c.d. “scuole materne”),
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (c.d. “scuole elementari e medie inferiori”)
  • e scuole secondarie di secondo grado (c.d. “scuola superiore”)

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

In sintesi:

Tipologia di onere Rif. di prassi Detraibilità o non detraibilità
Testi scolastici, strumenti musicali, cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio, circolare 24/E/2022
  • Non detraibili: l’acquisto di testi scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, ecc. (R.M. 17 giugno 1980, nn. 8 e803); viaggi ferroviari, vitto e alloggio, necessarie per consentire la frequenza alle scuole (R.M. 27 ottobre 1980, n. 2/1184).
  • Il servizio di trasporto scolastico è spesa di istruzione non universitaria e dal 2018 gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico sono detraibili (cod. 40).
Gite scolastiche, assicurazione della scuola, corsi di lingua, teatro, etc. circolare 24/E/2022  
  • Sono detraibili: le spese sostenute per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
Servizio di trasporto scolastico circolare 24/E/2022  
  • Sono detraibili: le spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto.
  • La detrazione delle spese per trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (codice 40). Ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato, anche per lo stesso figlio, l’abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti. È stato, quindi, superata la risoluzione 4 agosto 2016, n. 68.
Assistenza al pasto, pre/post scuola risoluzione n. 68/E/2016
  • Sono detraibili: le spese sostenute per servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto e il pre/post scuola, poiché anche se forniti in orario extracurricolare, sono considerati servizi strettamente collegati alla frequenza scolastica.
Spese per la mensa scolastica circolare 18/E/2016
  • Sono detraibili le spese per la mensa scolastica anche nel caso in cui il servizio sia reso da soggetti diversi rispetto alla scuola frequentata. Si tratta, ad esempio, del caso in cui lo studente usufruisca del servizio di ristorazione reso dal Comune o da soggetti terzi, quali cooperative di servizio.
Iscrizione ai conservatori musicali circolare 20/E/2011
  • Sono detraibili come spese universitarie (codice 13): le spese sostenute per la frequenza dei nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli istituti musicali pareggiati.
  • Diversamente, i corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono equiparabili ai corsi di formazione scolastica (codice 12).
  • Non sono detraibili le spese per l’iscrizione agli istituti musicali privati.
Frequenza di corsi non universitari all’estero circolare 24/E/2022
  • Non sono detraibili le spese di istruzione sostenute all’estero per frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado; l’art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR, circoscrive il beneficio fiscale alle sole scuole del “sistema nazionale di istruzione”.
  • Invece, i costi relativi alla frequenza di corsi di istruzione universitaria all’estero sono detraibili, in quanto l’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR) fa riferimento alle “università statali e non statali”.

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