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Sostegni alle imprese, aiuti di Stato prorogati fino al 30 giugno 2022

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La Commissione europea ha deciso di prorogare di ulteriori sei mesi, fino al 30 giugno 2022, il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato finalizzati a sostenere la ripresa economica nel contesto della pandemia di COVID-19, la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2021. Lo ha reso noto un Comunicato stampa della stessa Commissione, spiegando che la proroga consentirà agli Stati membri di estendere i regimi di sostegno e di garantire che le imprese che risentono ancora degli effetti della crisi non siano improvvisamente private del sostegno necessario.

La Commissione ha inoltre introdotto due nuovi strumenti per incentivare la ripresa dell’economia europea in maniera sostenibile:

  • misure di sostegno agli Stati membri affinchè incentivino gli investimenti realizzati dalle imprese per accelerare la transizione verde e digitale. La misura include elementi di salvaguardia per evitare distorsioni indebite della concorrenza, ad esempio il fatto che le misure debbano interessare un ampio gruppo di beneficiari e che l’importo dell’aiuto debba essere limitato. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2022;
  • misure di sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start up e le piccole imprese a media capitalizzazione. Gli Stati membri possono concedere garanzie a intermediari privati, introducendo incentivi a investire in questi tipi di società e offrendo loro un accesso più agevole al finanziamento del capitale. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2023.

Al riguardo si ricorda inoltre che è in corso di pubblicazione un decreto del Mef che definisce le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 , commi da 13 a 17, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69).

Il decreto (attualmente in bozza) prevede che i beneficiari di indennizzi o sostegni ricevuti durante la pandemia (contributi a fondo perduto, esenzioni fiscali, crediti d’imposta), individuati dall’art. 1 del decreto stesso, attestino con un’apposita autodichiarazione, da presentare all’Agenzia delle Entrate, il rispetto dei limiti fissati dal Temporary Framework UE e, in caso di superamento di tali limiti, restituiscano gli aiuti eventualmente ricevuti in eccesso.

Tale provvedimento ministeriale definirà:

  • le modalità operative per la presentazione dell’autocertificazione;
  • le regole per la verifica dei limiti;
  • le conseguenze in caso di superamento.

L’Agenzia delle Entrate dovrà, invece, pubblicare la modulistica per redigere e inviare le autocertificazioni.

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