Sospensione temporanea di minusvalenze nei titoli non durevoli, estese al 2019 le regole del “decreto fiscale”
Ai sensi dell’art. 20-quater del decreto fiscale collegato alla Manovra 2019 (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136), i soggetti che non adottano gli Ias, nell’esercizio in corso al 24 ottobre 2018, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione (risultante dall’ultimo bilancio annuale approvato) anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
La norma, in sostanza, riconosce la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell’attivo circolante, ed ha carattere transitorio. Ora, considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari, con il D.M. 15 luglio 2019 tali misure sono state estese anche a tutto l’esercizio 2019.
Si ricorda inoltre che:
- in merito al richiamato art. 20-quater del D.L. n. 119/2018, l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato il documento interpretativo n. 4, applicabile ai bilanci relativi all’esercizio in corso alla citata data del 24 ottobre 2018;
- rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 20-quater i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale valutati ai sensi dell’art. 2426, comma 1 , n. 9), del codice civile al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato;
- rimangono inoltre inalterati – spiega ancora il menzionato documento interpretativo n. 4 – i criteri di valutazione dell’Oic 32 per i seguenti titoli:
– titoli oggetto di copertura del fair value;
– titoli ibridi quotati, valutati ai sensi del paragrafo 50 dell’Oic 32; - la deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nel bilancio 2017 e ai titoli acquistati durante l’esercizio 2018.
Può inoltre essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato oppure a specifici titoli, ancorchè emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa (in tal caso, nella nota integrativa dovrà essere motivata adeguatamente la scelta effettuata).