Sospensione feriale inapplicabile ai procedimenti previsti dal Codice delle crisi d’impresa
Salvo che non sia diversamente disposto, la sospensione feriale dei termini – disciplinata dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 – non si applica ai procedimenti disciplinati dal nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: lo prevede l’art. 9, comma 1, dello schema di decreto legislativo contenente il medesimo codice, predisposto in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
Il secondo comma della norma prevede inoltre che nelle procedure disciplinate dal medesimo decreto, è obbligatorio il patrocinio del difensore: anche in questo caso sono fatte salve le deroghe previste per legge.
Si ricorda che il richiamato art. 1 della legge n. 742/1969 si applica invece alle controversie tributarie, disciplinate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: ora la sospensione opera, come nel rito ordinario, dal 1° al 31 agosto di ogni anno.