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Sospensione delle cartelle: dall’ultimo decreto nessun rinvio per “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”

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Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato alcune FAQ in merito alle novità introdotte in materia di notifiche e cartelle esattoriali dal D.L. 20 ottobre 2020, n. 129.

CARTELLE ESATTORIALI: ALCUNI CHIARIMENTI da AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE
CARTELLE – VERSAMENTO Sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione; tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2021.

“Zona rossa”
Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

PIANI di DILAZIONE in ESSERE alla DATA dell’8.3.2020 (e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020) La decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, invece delle 5 rate ordinariamente previste.
ROTTAMAZIONE-TER – SALDO e STRALCIO Viene confermato che il D.L. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, pertanto, per entrambe le misure restano ferme le scadenze previste dall’art. 154 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). La norma, in particolare, attraverso alcune modifiche all’art. 68 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), dispone che il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 possa essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 (a tale termine non si applica peraltro la “tolleranza” di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018).
PAGAMENTI delle P.A. SUPERIORI a 5.000 EURO Prevista la sospensione dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti (a qualunque titolo) di importo superiore a 5mila euro. Le verifiche già effettuate non producono effetti se, alla data del 19 maggio 2020, l’agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973.

“Zona rossa”
Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

ATTIVITÀ di RISCOSSIONE Differito al 31 dicembre 2020 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione, fissato al 15 ottobre 2020 dal “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020 , n . 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126).
NOTIFICHE Sospese fino al 31 dicembre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

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