Sospensione degli sfratti disposta durante l’emergenza Covid-19
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Sarà la Corte Costituzionale a stabilire se sono costituzionalmente illegittimi:
- gli articoli 103, comma 6, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ) e dell’art. 17-bis del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), con i quali è stata disposta, per ragioni connesse all’emergenza Covid-19, rispettivamente, l’iniziale sospensione, fino al 30 giugno 2020 (in sede di conversione tale termine è stato sostituito con il 1° settembre 2020), dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, e la successiva proroga della sospensione al 31 dicembre 2020;
- l’art. 13, comma 13 , del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 , che – sempre per ragioni connesse all’emergenza sanitaria – ha prorogato sino al 30 giugno 2021 la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, limitatamente ai provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati e abitati dal debitore e dai suoi familiari.
La questione era stata sollevata dal Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Trieste con riferimento agli articoli 3 , 24 , 42 , 47 , 77 e 117, primo comma , della Costituzione.
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