Soggetto ad IMU l’immobile utilizzato come abitazione principale ma accatastato come ufficio
Ai fini dell’esenzione da IMU risulta decisiva la classificazione catastale: lo ha precisato la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza 13 settembre 2022, n. 8578 , riportata sul sito della Giustizia tributaria, del Mef.
Per i giudici campani, in particolare, un immobile iscritto in catasto come ufficio non può fruire dell’esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale, poiché per il trattamento agevolato conta l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia. È onere del contribuente che vuol fa valere il diritto all’esenzione impugnare l’atto di classamento.
Ciò in conformità al recente insegnamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 5574/2022) per la quale, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale, “per cui l’immobile iscritto come ‘ufficio-studio’, con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta”.
Nella pronuncia della CTP in esame si legge inoltre che la classificazione catastale prevale anche sull’eventuale prova che l’immobile è nei fatti la reale sede della residenza di famiglia e, a tal fine, non sarebbe nemmeno sufficiente dimostrare che, in via di fatto, l’immobile è in tutto e per tutto adibito a casa. Infatti, nel caso in cui “sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento”.