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Soggetto a ritenuta il contributo del Comune per le chiusure disposte durante l’emergenza COVID-19

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È fiscalmente rilevante il contributo economico erogato una tantum dal Comune a favore dell’azienda del proprio territorio, soggetta a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da COVID-19: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 21 ottobre 2020, n. 494. Di conseguenza, al momento in cui viene erogato, tale contributo dev’essere assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4 per cento, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Tale norma prevede che le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.

In merito all’ambito applicativo di detto obbligo, l’Agenzia ha precisato che:

  1. sono tenuti ad operare la ritenuta regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e privati, in presenza di due condizioni:
    1. il destinatario del contributo sia un’impresa;
    2. i contributi non siano destinati all’acquisto di beni strumentali (Risoluzioni 17 giugno 2002, n. 193/E, e 4 agosto 2004, n. 108/E);
  2. la norma non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, limitandosi ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dai citati soggetti subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali.

Diversamente, il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) e riconosciuto dallo Stato non concorre – per espressa previsione normativa – alla formazione della base imponibile ai fini Ires ed Irap e quindi non è soggetto alla ritenuta prevista dal richiamato art. 28 del D.P.R. 600/73.

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