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Soggettività passiva IVA delle holding e detraibilità dei costi di transazione

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Il documento analizza la questione della soggettività passiva IVA delle holding e la detraibilità dei costi di transazione (Transaction Costs) in relazione a tre società del Gruppo ALFA: ALFA S.p.A., BETA S.p.A. (TopCo) e GAMMA S.p.A. (MidCo). Le società hanno presentato un’istanza di interpello per ottenere chiarimenti dall’Amministrazione finanziaria su due quesiti principali.

Interpello n. 250 del 9 dicembre 2024
Fattispecie
  1. Struttura del Gruppo: ALFA S.p.A. è attiva nel settore dei servizi di marketing e ha acquisito ZETA attraverso una riorganizzazione della sua catena partecipativa, che ha incluso la creazione di BETA TopCo e GAMMA MidCo come holding di partecipazioni.
  2. Operazioni Finanziarie: BETA TopCo ha emesso un prestito obbligazionario per finanziare l’acquisizione di ZETA, sostenendo vari costi legali e consulenziali, definiti come Transaction Costs.
Quesiti Presentati
  1. Soggettività Passiva IVA: Se BETA TopCo e GAMMA MidCo possano essere considerate soggetti passivi IVA, nonostante la loro struttura leggera.
  2. Detraibilità dell’IVA: Se l’IVA sui Transaction Costs sostenuti da BETA TopCo e sugli interessi attivi sul finanziamento soci ricevuto da GAMMA MidCo possa essere detratta.
Risposta Interpretativa
  • Le istanti sostengono che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, le holding possono avere soggettività passiva IVA se svolgono operazioni rilevanti ai fini IVA, come l’erogazione di finanziamenti. Tuttavia, si evidenzia che le holding senza una propria organizzazione potrebbero non rientrare in questa categoria.
  • In conclusione, il documento richiede chiarimenti sull’applicabilità della soggettività passiva IVA e sulla detraibilità dell’IVA per i costi sostenuti da BETA TopCo in relazione ai servizi forniti nell’ambito dell’acquisizione e rifinanziamento di ZETA.
La posizione dell’Agenzia
  • gli interessi conseguiti da una holding in relazione ai prestiti concessi alle partecipate rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, in quanto tali interessi, a differenza di quanto accade per i dividendi su partecipazioni, non possono considerarsi il frutto della semplice disponibilità di un bene ma costituiscono piuttosto il corrispettivo per il capitale concesso al terzo. In tal senso, la Corte ha ritenuto che una holding che concede prestiti onerosi alle partecipate agisce in qualità di soggetto passivo, in quanto le operazioni in questione vengono compiute nell’ambito di un obiettivo imprenditoriale o ad un fine commerciale, contraddistinto in particolare dall’intento di garantire la redditività dei capitali investiti
  • La Corte di Giustizia ha dunque concluso che la concessione annua, da parte di una holding, di prestiti onerosi a società partecipate costituisce attività economica compiuta da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, ai sensi degli artt. 2, punto n. 1, e 4, punto n. 2, della sesta direttiva, esente ai sensi dell’art. 13 della medesima direttiva, a prescindere dal fatto che tali prestiti siano concessi a titolo di sostegno economico alle dette società ovvero a titolo di investimento di eccedenze di tesoreria o per altre ragioni.
  • Dalla disamina delle informazioni fornite dalle Istanti emerge che BETA TopCo e GAMMA MidCo sono due subholding a struttura leggera costituite, nell’ambito di un progetto di riorganizzazione della catena partecipativa del Gruppo ALFA, al fine di reperire ulteriori risorse finanziarie attraverso l’emissione di un prestito obbligazionario garantito di euro xx milioni e la successiva erogazione a cascata di un finanziamento soci fruttifero alla propria controllata ALFA finalizzato all’acquisizione della società danese ZETA. Tali risorse finanziarie sono state ottenute grazie alle garanzie aggiuntive che BETA TopCo ha potuto fornire rispetto alle garanzie fornite da ALFA con riferimento ai finanziamenti originari connessi alla precedente operazione di MLBO (euro xx Milioni) e al finanziamento aggiuntivo di euro xx Milioni volto all’acquisizione della società ZETA.
  • la concessione di finanziamenti da parte di BETA TopCo ed il riaddebito della Commitment Fee strettamente connessa alla concessione del finanziamento, operazioni esenti da IVAnon possano considerarsi occasionali o accessorie ai fini del prorata rispetto all’attività propria delle subholding. Tutto ciò premesso, stante l’effettuazione da parte delle subholding di operazioni esenti (attività di finanziamento) e di operazioni imponibili (i.e. riaddebito intercompany dei TC), ai fini della misura della detrazione spettante a BETA TopCo, torna applicabile la percentuale di detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972. Più nel dettaglio, coerentemente con il dettato normativo in base al quale la detrazione può essere esercitata “al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo” (art. 19, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972), l’IVA relativa sia ai Costi per Servizi Finanziari sia ai TC potrà essere detratta nel 2023, applicando la relativa percentuale di detrazione ex art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972.
  • l’operazione di finanziamento deve considerarsi effettuata, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, nel 2023, in quanto la Commitment Fee viene addebitata in esenzione nei confronti di GAMMA MidCo nel predetto anno e costituisce un emolumento strettamente funzionale all’operazione di finanziamento, determinando la rilevanza dell’operazione esente, ai fini del prorata di detrazione, nel 2023, a nulla rilevando, ai fini dell’effettuazione dell’operazione e della detrazione, il pagamento nel 2029 degli interessi sul finanziamento di cui trattasi.

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