Soggetti ad Iva gli accordi transattivi
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Con la Risposta 26 marzo 2021, n. 212, l’Agenzia delle Entrate ha confermato – in linea con le Risposte 3 marzo 2021, n. 145, e 16 marzo 2021, n. 179 – che devono essere assoggettate ad Iva le somme dovute sulla base di una transazione intervenuta tra le parti, a fronte dell’abbandono dei contenziosi insorti tra le stesse.
A tal fine rilevano infatti le seguenti considerazioni:
- ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 633/72, costituiscono prestazioni di servizi imponibili “le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte”;
- con la sentenza 31 luglio 2018, n. 20233, la Corte di Cassazione ha affermato che “la prestazione di servizi – pure in prospettiva unionale – è un’operazione soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi all’interno di un rapporto sinallagmatico”;
- per la Corte di Giustizia Ue, “una prestazione di servizi viene effettuata ‘a titolo oneroso’ ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, e configura pertanto un’operazione imponibile, soltanto quando tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente” (sentenza 2 giugno 2016, causa C-263/15; in tal senso anche la sentenza 3 settembre 2015, causa C-463/14, paragrafi 35 e 36).
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