Soggette ad Iva le prestazioni rese dagli operatori socio sanitari
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L’operatore socio sanitario non rientra tra i soggetti abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie; pertanto alle prestazioni fornite da queste figure professionali non è applicabile l’esenzione Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972.
Dette prestazioni dovranno quindi essere assoggettate ad Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 3 dicembre 2018, n. 90 .
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- ai sensi dell’art. 132 , paragrafo 1, lettera c), della Direttiva Ue 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, tra le operazioni esenti rientrano anche le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato;
- per effetto del richiamato art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, oppure individuate con apposito decreto ministeriale;
- ai fini dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie rilevano:
- la natura delle prestazioni fornite, riconducibili all’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione;
- la qualifica dei soggetti prestatori, che devono essere abilitati all’esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende (R.M. 27 dicembre 1989, n. 550555; Risoluzione 28 maggio 2003, n. 119/E; Risoluzioni Agenzia Entrate 16 marzo 2004, n. 39/E e 20 agosto 2010, n. 87/E; Corte di Giustizia Ue, sentenza 10 settembre 2002, causa C-141/00);
- ai sensi del citato art. 99 del R.D. n. 1265/1934 (Testo Unico delle leggi sanitarie), è soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata;
- l’art. 1 del D.M. 17 maggio 2002 dispone che sono esenti da Iva le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione alla persona rese, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di cui al menzionato art. 99, da:
- esercenti le professioni di biologo e psicologo;
- esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla Legge 24 luglio 1985, n. 409 ;
- operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili. In tale elenco non è compresa la figura dell’operatore socio sanitario;
- con la Nota 22 novembre 2018, n. 56436, il Ministero della Salute ha precisato che l’operatore socio sanitario “continua ad essere identificato come un operatore d’interesse sanitario” (di cui all’art. 1, comma 2 , della Legge n. 43/2006), che si caratterizza per essere sprovvisto delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, per la mancanza di autonomia professionale, con funzioni accessorie e strumentali e per una formazione di livello inferiore. Inoltre, per tali operatori non è prevista l’iscrizione ad uno specifico albo professionale.
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