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Soggette a reverse charge le operazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra

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Ai fini Iva, le operazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra sono comprese tra le prestazioni di servizio (ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972), in quanto riconducibili alle cessioni di diritti immateriali: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 19 novembre 2018, n. 69, confermando sul punto la Risoluzione 20 marzo 2009, n. 71/E.

Tale inquadramento permane anche a seguito della riconducibilità delle quote di emissione tra gli strumenti finanziari, alla luce dell’art. 1, lettera p), del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 (emanato in attuazione della cosiddetta Direttiva MiFID II).

Ne deriva quindi che la definizione delle quote di emissione come strumenti finanziari alla luce della Direttiva MiFID II, non comporta l’applicazione delle disposizioni Iva previste per gli strumenti finanziari.

Nell’occasione le Entrate hanno affermato inoltre quanto segue:

  1. a tali operazioni si applica l’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento;
  2. le stesse sono assoggettate al reverse charge, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera d-bis, del decreto Iva;
  3. ai fini del trattamento Iva dell’operazione di trasferimento delle quote di emissione, rileva l’art. 11 del medesimo D.P.R. n. 633/1972.

Pertanto, in presenza di una permuta si prescinde dall’unitarietà del contratto stipulato tra le parti e ciascuna operazione dev’essere assoggettata alla propria disciplina fiscale e la base imponibile delle singole operazioni è pari al valore normale – determinato ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972 – dei beni o servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

Si ricorda che dette quote di emissione sono disciplinate dal D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 (emanato in attuazione della Direttiva 2009/29/CE), che ha sostituito la previgente disciplina contenuta nel D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216.

Ai sensi dell’art. 3, lettera pp), del richiamato D.Lgs. n. 30/2013, le quote di emissione sono “il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo”.

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