Soggetta ad Iva la costituzione del diritto di superficie
Il diritto di superficie è disciplinato dall’art. 952 del codice civile, ai sensi del quale il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.
Ai fini Iva, la costituzione del diritto di superficie e della proprietà superficiaria rappresenta una cessione di beni, imponibile ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 633/72, secondo cui “costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere”: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 5 marzo 2021, n. 152.
Si ricorda che, in merito alla disciplina tributaria – sotto il profilo della tassazione diretta – relativa alla cessione del diritto di superficie e della proprietà superficiaria su un bene immobile, erano stati forniti chiarimenti anche con la Risposta 3 luglio 2020, n. 220.