Società non operative: la compensazione del credito IVA
Con la risposta ad interpello n. 10/E del 17 gennaio 2024 , l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti circa l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza IVA a credito per le società che non hanno superato il ”test di operatività” di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Nel dettaglio, la fattispecie concreta relativa all’interpellante piò essere riassunta come di seguito:
- la società istante, che gestisce un hotel, ha ricevuto nel corso del 2014 un avviso di accertamento avente ad oggetto la restituzione del rimborso IVA per l’anno 2009, pari a 140.000 euro, sulla base dei presupposti di mancata operatività di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994;
- nel corso del contenzioso che ne è seguito, l’instante è risultata vincente di fronte alla CTR, ma soccombente in Cassazione, la quale determinava il diritto dell’Ufficio alla definitiva riscossione di quanto richiesto con avviso di accertamento ma rettificato in autotutela;
- conseguentemente, è stata richiesta la restituzione dell’IVA, per 140.000 euro, importo rateizzato in n. 72 rate con l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ai fini dell’utilizzo del credito IVA, la situazione della società per il triennio 2009, 2010 e 2011, ai fini dell’operatività, risulta la seguente:
- 2009 società di comodo;
- 2010 società di comodo;
- 2011 esclusione/disapplicazione della normativa dell’art. 30 della legge n. 724/1994 per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore (cod. 11).
Pertanto, il credito IVA anno 2009, di 140.000 euro, una volta ratealmente restituito, non è da considerarsi perduto e, anzi, può essere liberamente utilizzato in quanto la società, nel triennio 2009-2011, ha dimostrato di non essere assoggettata al disposto del comma 4 dell’art. 30 della legge n. 724/1994, per il fatto che l’esercizio 2011 è escluso dall’applicazione della normativa richiamata.
L’instatte chiede pertanto all’Agenzia di chiarire come ricostituire il credito IVA tramite il pagamento rateale di cui al piano di ammortamento.
Nell’affrontare la questione le Entrate ricordano, innanzitutto, che il mancato superamento del cosiddetto ”test di operatività” comporta, ai fini IVA, l’indisponibilità dell’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale (che non può essere chiesta a rimborso, utilizzata in compensazione ”orizzontale”, o ceduta ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter, del D.L. n. 70/1988).
Inoltre, l’eccedenza di credito IVA maturata non può essere ulteriormente riportata a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi d’imposta successivi (i.e. compensazione verticale), con conseguente perdita definitiva di tale credito, qualora il contribuente:
- sia risultato non operativo per tre periodi d’imposta consecutivi e, al contempo,
- non abbia effettuato, in nessuno dei menzionati tre periodi d’imposta consecutivi, operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per un importo almeno pari a quello risultante dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell’articolo 30 (cfr. risoluzione n. 225/E del 10 agosto 2007, circolare n. 25/E/2007, p. 7).
Il ricorrere, per il 2011, della causa di esclusione sopra indicata comporta, altresì, il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato.
Nel presupposto, dunque, dell’effettivo ricorrere di una causa di esclusione e dell’effettiva esistenza del credito IVA in commento, l’Agenzia chiarisce si ritiene che la società possa rigenerare il credito IVA oggetto di recupero, previo riversamento delle 72 rate mensili.
Limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, l’istante potrà indicare, nel rigo VL40 della dichiarazione IVA annuale, la quota di credito IVA così ”ripristinata”, che confluirà in tal modo nel quadro VX, ove sarà possibile chiederne il rimborso, sussistendo le condizioni, ovvero destinarlo in detrazione e/o in compensazione.