Società non operative, entro lunedì 5 agosto l’istanza di disapplicazione
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Scadrà lunedì 5 agosto – in quanto il termine originario del 3 agosto cade di sabato – il termine di presentazione dell’istanza di disapplicazione per le società non operative.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- l’adempimento interessa le società che non superano il test di operatività o che risultano in perdita sistematica e che intendono presentare istanza di disapplicazione;
- l’istanza di interpello, redatta in forma libera ed esente da bollo, è sottoscritta e presentata dal contribuente agli uffici competenti, e deve contenere, a pena di inammissibilità:
- i dati identificati del contribuente e del suo legale rappresentante;
- l’indicazione dell’eventuale domiciliatario presso il quale sono effettuate le comunicazioni;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante;
- nell’istanza il contribuente descrive compiutamente la fattispecie concreta per la quale ritiene non applicabili le disposizioni normative inerenti l’operatività; ad essa va allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
- relativamente alle modalità di presentazione, è possibile:
- la consegna a mano;
- la spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- l’invio mediante posta elettronica certificata;
- l’invio mediante posta elettronica ordinaria, solo per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, all’indirizzo dc.norm.interpello@agenziaentrate.it;
- le determinazioni della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate devono essere comunicate al contribuente non oltre 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, con provvedimento che è da ritenersi definitivo;
- il contribuente può rinunciare all’interpello se, in pendenza dei termini di istruttoria dell’interpello, presenta con le modalità consentite la rinuncia espressa all’interpello;
- l’omessa segnalazione, in dichiarazione, della mancata presentazione o della risposta negativa all’istanza di interpello è punita con una sanzione amministrativa da 2mila a 21mila euro (art. 8, comma 3-quinquies, D.Lgs. n. 471/1997).
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