Società di persone: nuovo obbligo di pubblicazione dei bilanci
Si tratta di una proposta di direttiva del parlamento Ue quella che chiamerebbe tutte le società di persone di tipo commerciale all’obbligo di redigere e pubblicare il bilancio presso il Registro delle imprese.
Le società di persone che svolgono attività commerciale (sas e snc) saranno tenute a pubblicare i loro bilanci al registro delle imprese competente. L’obiettivo è l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto. Dall’adempimento rimarranno escluse solo le società semplici. Gli Stati membri dovranno recepire tale obbligo entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva e renderlo operativo entro 30 mesi (articolo 3).
Probabilmente si assisterà a una trasformazione regressiva per molte realtà. Una lievitazione degli onorari richiesti dai consulenti per la gestione di società personali e una gestione contabile di tipo ordinario (probabilmente) che non sarà di facile gestione.
Gli obiettivi della Direttiva sono quelli di migliorare la trasparenza e la fiducia nel contesto imprenditoriale, sviluppare servizi pubblici transfrontalieri più digitalizzati e connessi per le società, agevolare l’espansione transfrontaliera per le PMI ed aumentare la quantità e l’affidabilità dei dati sulle società nei Registri delle imprese.
In tale contesto, quindi, secondo il nuovo articolo 14-bis introdotto, le società di persone dovranno pubblicare le seguenti informazioni:
- la denominazione della società di persone;
- la forma giuridica della società di persone;
- la sede sociale della società di persone e lo Stato membro in cui essa è registrata;
- la modifica della sede sociale della società di persone;
- il numero di registrazione della società di persone;
- l’importo totale dei conferimenti dei soci (partner);
- l’atto costitutivo e lo statuto se quest’ultimo forma oggetto di atto separato, se tali documenti sono richiesti dal diritto nazionale;
- le modifiche degli atti di cui alla lettera g), compresa la proroga della società di persone;
- dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell’atto modificato nella sua redazione aggiornata;
- le generalità dei soci che sono autorizzati a rappresentare la società di persone nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisino se i soci che sono autorizzati a rappresentare la società di persone possono agire da soli o sono tenuti ad agire congiuntamente;
- qualora diverse dalla lettera j), le generalità dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, anche le generalità dei soci accomandanti;
- i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria;
- lo scioglimento della società di persone;
- la sentenza che dichiara la nullità della società di persone;
- le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;
- l’eventuale chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest’ultima produce effetti giuridici;
- la sede dell’amministrazione centrale della società di persone nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale;
- il centro di attività principale della società di persone nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale.