Società di mutuo soccorso, in vigore le nuove modalità di iscrizione dei revisori nel Registro delle imprese
Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 21 dicembre 2018, con il quale il Ministero dello Sviluppo economico ha apportato ulteriori modifiche al D.M. 6 marzo 2013, in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nell’apposita sezione dell’albo delle società cooperative: in particolare, si dispone che è possibile iscrivere nel Registro senza l’intervento del notaio anche la nomina dei componenti del comitato dei sindaci e l’attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso.
Il provvedimento in esame segue il D.M. 10 ottobre 2017, intervenuto al fine di:
- sostituire i richiami all’abrogato D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, con quelli al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
- introdurre una disposizione di raccordo del richiamato D.M. 6 marzo 2013 con quanto previsto dall’art. 44, comma 2, del citato D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- semplificare la procedura di iscrizione nel Registro delle imprese dell’organo amministrativo, analogamente a quanto previsto per le società di capitali e le società cooperative. In particolare, prevedendo la possibilità di iscrivere la nomina dell’organo amministrativo senza dover passare dal notaio.
Al riguardo, il Mise è ora intervenuto con la Circolare 18 gennaio 2019, n. 3713/C, la quale precisa che le novità apportate dal citato D.M. 21 dicembre 2018 acquistano efficacia dal 20 gennaio 2019, giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
Si ricorda che l’obbligo per le società di mutuo soccorso di iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese è previsto dall’art. 23, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.