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Società di comodo, entro lunedì 3 giugno va presentata l’istanza di disapplicazione

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Scade lunedì prossimo, 3 giugno, il termine di presentazione dell’istanza di disapplicazione per le società non operative; sono interessate all’adempimento le società che non superano il test di operatività oppure che risultano in perdita sistematica e che intendono presentare istanza di disapplicazione. L’istanza di interpello, redatta in forma libera ed esente da bollo, dev’essere sottoscritta e presentata dal contribuente agli uffici competenti.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione in Italia, si considerano non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico (se obbligatorio), è inferiore ai ricavi minimi presunti, stimati ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo;
  2. in presenza di determinate situazioni le società immobiliari possono disapplicare la normativa sulle società non operative. Nell’individuare l’ambito applicativo di tale esenzione, l’Agenzia delle Entrate (Circolare 2 febbraio 2007, n. 5/E, paragrafo 4.5) ha richiamato a titolo esemplificativo la dimostrata impossibilità, per la società immobiliare, di praticare canoni di locazione sufficienti per superare il “test di operatività” oppure per conseguire un reddito effettivo superiore a quello minimo presunto. Tale situazione si può presentare, ad esempio, nei casi in cui i canoni dichiarati siano almeno pari a quelli di mercato, determinabili ai sensi dell’art. 9 del Tuir. Ai fini della determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione si può fare riferimento ai valori (espressi in euro per mq al mese) riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI): in tal senso, infatti, si è espressa la Circolare 4 maggio 2007, n. 25/E, paragrafo 8;
  3. in aderenza a quanto precede, con la risposta all’istanza di interpello 27 febbraio 2019, n. 68 , l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la disapplicazione delle citate norme sulle società non operative nei confronti di una società immobiliare che ha prodotto ed allegato la tabella delle quotazioni immobiliari dell’OMI, dalla quale emerge la congruità dei canoni di locazione che la stessa intende applicare.

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