Società a ristretta base sociale, legittima la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili
Nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci di utili extracontabili accertati nei confronti della società: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 27 gennaio 2020, n. 15895, depositata lo scorso 24 luglio.
Per i giudici di legittimità, infatti, tale principio non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza dei maggiori redditi della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, la quale normalmente implica un vincolo di solidarietà e di controllo reciproco dei soci nella gestione sociale, nonché un elevato grado, da parte loro, di compartecipazione e di conoscenza degli affari sociali.
È comunque fatta salva la facoltà del socio di fornire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti, ma accantonati dalla società o dalla stessa reinvestiti (in tal senso si segnalano Cass. 18 ottobre 2017, n. 24534, 29 luglio 2016, n. 15824, e 2 marzo 2011, n. 5076). Per la Suprema Corte, inoltre, il socio ben può dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass. 9 luglio 2018, n. 18042).