Social bonus: emanato il decreto attuativo del Codice del Terzo Settore
È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto 23 febbraio 2022, n. 89 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che – in attuazione dell’art. 81 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) – individua le modalità per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d’imposta denominato “social bonus”.
In particolare:
SOCIAL BONUS: EMANATA la DISCIPLINA ATTUATIVA | |
BENEFICIARI | Possono fruire del social bonus:
|
PROGETTI di RECUPERO | I progetti di recupero sostenibili mediante il social bonus devono essere individuati attraverso un procedimento a sportello. |
DONAZIONI | Rientrano nel credito d’imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo Settore:
|
MODALITA’ di VERSAMENTO | Il beneficio fiscale spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 (dlg01997070900241ar0023a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
La causale di versamento deve contenere il riferimento al social bonus, all’ente del Terzo Settore beneficiario e all’oggetto dell’erogazione. |
MISURA del CREDITO d’IMPOSTA |
Il credito d’imposta è riconosciuto:
|
FRUIZIONE del CREDITO d’IMPOSTA | Persone fisiche ed enti non commerciali A decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. È ammesso il riporto alle annualità successive della quota non utilizzata. Titolari di reddito d’impresa Il credito d’imposta dev’essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. |