Sismabonus precluso se l’asseverazione è presentata oltre i termini
Ai fini del sismabonus, dev’essere considerata tardiva la presentazione dell’asseverazione successivamente alla presentazione della SCIA e all’inizio dei lavori: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 2 novembre 2020, n. 508.
Al riguardo si ricorda che, con le Circolari 31 maggio 2019, n. 13/E, e 8 luglio 2020, 19/E, fu chiarito che un’asseverazione tardiva rispetto al titolo abilitativo, in quanto non conforme alla normativa dettata in materia, non consente l’accesso alla detrazione. L’adempimento in oggetto è imposto dal D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, il quale – per gli interventi in esame – richiede la contestuale allegazione del progetto – come asseverato dal progettista in base al modello contenuto nell’allegato B al decreto stesso – alla SCIA e il deposito presso lo sportello unico. A ciò si aggiunga che, con la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, è stato precisato che il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
Si ricorda inoltre che l’art. 16, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.L. 63/2013, ha previsto – per il quinquennio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 – una detrazione per le spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017. Previste inoltre percentuali maggiori qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dai DD.MM. 7 marzo 2017, n. 65, e 9 gennaio 2020. In particolare, la detrazione spetta nelle misure:
- del 70%, in caso di diminuzione di una classe di rischio;
- dell’80%, in caso di diminuzione di due classi di rischio.