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Sismabonus, le nuove regole sul termine di deposito dell’asseverazione decorrono dal 16 gennaio 2020

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Ai fini della detrazione sisma-bonus, l’art. 3 del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, prevedeva che alla SCIA fosse allegata anche l’asseverazione del progettista dell’intervento strutturale della classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. Con la Circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che l’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni sopra richiamate, non consente l’accesso alla detrazione.

Per effetto del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 gennaio 2020, n. 24, “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”. Tuttavia, tale disposizione è valida per i titoli abilitativi chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (16 gennaio 2020): lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 25 marzo 2021, n. 209. Rispetto alla formulazione previgente, quindi, ora si fa espressa menzione, oltre che della SCIA, anche del permesso di costruire e viene previsto un termine ultimo per il deposito del progetto di riduzione del rischio sismico e dell’asseverazione.

Alla luce di tali considerazioni, in caso di presentazione dell’asseverazione successivamente al rilascio del permesso a costruire da parte del Comune, ma prima dell’inizio dei lavori, occorre verificare se tale comportamento è avvenuto prima dell’entrata in vigore della norma citata oppure no: infatti, qualora i lavori siano iniziati in vigenza della precedente disciplina, il deposito dell’asseverazione dev’essere considerato tardivo, con la conseguente impossibilità di usufruire della detrazione in esame.

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