Sismabonus: l’asseverazione va presentata entro la data del rogito
Ai fini della fruizione del sismabonus di cui all’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3 del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo (Risposte alle istanze di interpello 30 giugno 2020, nn. 195 e 196). Tale asseverazione dev’essere tuttavia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito.
Contestualmente l’Agenzia ha inoltre rilevato che – in presenza di ristrutturazioni edilizie di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – ai fini della detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 3, del Tuir è necessario che, dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori, risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001) e non in un intervento di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. 380/2001), purché risulti invariata la volumetria, perciò inquadrabile come fedele ricostruzione ex art. 3, comma 2, lettera d), del D.P.R. 380/2001. In altre parole: per poter usufruire dell’incentivo fiscale in esame occorre che la volumetria dell’edificio oggetto degli interventi di ristrutturazione rimanga identica a quella preesistente ai lavori stessi.
Si ricorda che, con la Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34/E, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che per gli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa (ai sensi dell’art. 16, commi 1-bis e seguenti, del D.L. 63/2013), il sismabonus spetta a prescindere dalla qualificazione di tali immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.