Sismabonus acquisti: sconto in fattura e compravendita 2025
Con la recente risposta ad interpello n. 915-341/2024 della Direzione Regionale dell’Abruzzo, l’Agenzia apre alla possibilità di applicare anche per il 2025 lo sconto in fattura per un immobile acquistato con il sismabonus-acquisti.
Innanzitutto occorre ricordare che, a seguito del riordino dei bonus edilizi operato con la Legge di Bilancio 2025, per gli interventi di riduzione del rischio sismico e adozione di misure antisismiche (diverse dal superbonus) di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013 nonché per il c.d. “sisma bonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16, D.L. n. 63/2013, è confermato che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione spettante, determinata considerando la spesa massima agevolabile di 96.000 euro nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
- 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi.
Tanto premesso, con il documento di prassi in commento l’Agenzia ricorda che:
- le regole relative all’utilizzo delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura (art. 121 D.L. n. 34/2020) non sono cambiate rispetto a quanto già previsto dal D.L. n. 11/2023;
- resta valido il vincolo stabilito dal comma 3 lettera c) dell’art. 2 del citato Decreto, ossia obbligo di presentazione della richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi entro la data del 16 febbraio 2023;
- occorre considerare l’ulteriore paletto introdotto con il D.L. n. 39/2024 – che tuttavia non richiama il sismabonus acquisti – secondo cui le deroghe per l’esercizio delle opzioni non si applicano ai lavori per i quali al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del Decreto) non ci siano spese documentate da fattura.
In questi termini, conclude l’Agenzia, il contribuente potrà fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito anche nel 2025, con riferimento all’acquisto di un immobile agevolato con il sismabonus acquisiti a condizione che:
- alla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo sopra indicato;
- senza dover verificare anche la presenza di spese documentate al 30 marzo 2024.