Sismabonus acquisti, nessun “trasferimento” dell’agevolazione nel contratto a favore di terzo
L’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013, prevede una detrazione per l’acquisto di immobili su cui siano stati effettuati interventi edilizi, mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
Tali interventi possono anche comportare una variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle norme urbanistiche che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.
Per effetto del richiamo, contenuto nel citato comma 1-septies, al comma 1-quater, del medesimo art. 16, che a sua volta richiama i commi 1-bis e 1-ter, l’agevolazione in esame è in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 (termine prorogato dall’art. 1, comma 37, lettera b), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, con decorrenza dal 1° gennaio 2022).
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 28 giugno 2022, n. 351 , l’Agenzia delle Entrate ha affermato che nel caso di acquisto immobiliare stipulato “a favore di terzo”, quest’ultimo non possiede i requisiti richiesti per poter fruire del sismabonus acquisti in quanto, pur essendo acquirente dell’unità immobiliare, non è il soggetto che ha sostenuto la spesa relativa all’acquisto.
Presupposto per la fruizione dell’agevolazione, infatti, è il sostenimento dell’onere da parte del soggetto che ne fruisce (in tal senso si richiama la circolare 25 giugno 2021, n. 7/E).
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato tra l’altro che negli acquisti immobiliari stipulati “a favore di terzo”, infatti, gli effetti si producono in capo al soggetto terzo al quale le parti attribuiscono il diritto di pretendere l’adempimento del contratto, benché l’acquisto sia stipulato da altri, e il “terzo consegue direttamente l’acquisto dell’immobile, nel momento in cui il bene verrà ad esistenza, per il solo fatto dell’avvenuta conclusione del contratto”.