Sismabonus acquisti anche se la demolizione e ricostruzione dell’edificio determina un aumento volumetrico
Il sismabonus acquisti – previsto dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 – spetta:
- a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia emesso ai sensi dell’art. 3, comma 1 , lettere d) o e), del D.P.R. 380/2001, purché l’intervento sia effettuato all’interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti;
- anche qualora la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 23 novembre 2020, n. 557 .
Si ricorda che il richiamato art. 16, comma 1-septies , del D.L. n. 63/2013, ha introdotto una detrazione a favore degli acquirenti di unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici – anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano – dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore.