Sismabonus acquisti: ammessa la presentazione tardiva dell’asseverazione
Con la Risposta all’istanza di interpello 11 febbraio 2021, n. 97, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al “sismabonus acquisti”, previsto dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 (norma inserita dall’art. 46-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente modificata dall’art. 8, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n, 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).
In particolare, è stato precisato quanto segue:
- la detrazione in esame spetta anche nel caso in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente. Al riguardo si ricorda che, con la recente Risposta 2 febbraio 2021, n. 71, fu affermato che l’agevolazione spetta anche in caso di demolizione dell’edificio esistente e successiva ricostruzione di una palazzina residenziale che preveda un incremento volumetrico e venga effettuata sul medesimo sedime dell’originario edificio, fatta eccezione per una parte dell’interrato (nella fattispecie, ospitante i garages). Sull’argomento si richiama anche la Risposta 23 novembre 2020, n. 557;
- la presentazione tardiva dell’asseverazione non impedisce la fruizione della detrazione, sempreché la stessa sia presentata entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.
Già con la Risposta 1° ottobre 2020, n. 422, le Entrate specificarono che la detrazione in esame, e la conseguente possibilità di cessione del credito, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione di cui all’art. 3 del D.M. 58/2017 non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tuttavia la richiamata asseverazione dev’essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito.