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“Sisma-bonus” ed “eco-bonus” cedibili nell’ambito del consolidato fiscale senza i limiti ex D.L. 63/2013

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È possibile per una società cedere i crediti d’imposta “sisma-bonus” ed “eco-bonus” nell’ambito del consolidato fiscale cui partecipa, affinché la consolidante possa utilizzarlo in compensazione con l’Ires di gruppo. Non solo: tale cessione può essere effettuata senza incorrere nelle limitazioni previste dagli articoli 14, comma 3.1, e 16, comma 1-octies, del D.L. 63/2013 (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2019): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 2 marzo 2021, n. 133 .

Ciascuna società partecipante al consolidato (inclusa la stessa consolidante) ha pertanto la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l’Ires dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all’Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. In caso di cessione dei crediti d’imposta “sisma-bonus” ed “eco-bonus”, peraltro, non si è in presenza di un contratto di cessione intercorso tra un creditore (cedente) e un soggetto terzo (cessionario) mediante il quale il primo trasferisce – a titolo oneroso o gratuito – al secondo il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio debitore (ceduto). Si è invece in presenza di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell’Ires dovuta dalla consolidante.

Al riguardo, e in linea più generale, si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 121 del Tuir, ciascuna società partecipante al consolidato deve redigere e presentare la propria dichiarazione dei redditi, senza liquidare la relativa imposta, comunicando alla società o ente controllante il proprio reddito complessivo, le ritenute subite, le detrazioni e i crediti d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e gli acconti autonomamente versati;
  2. ai sensi dell’art. 7 del D.M. 1° marzo 2018, ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’Ires dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall’art. 25 del medesimo decreto per l’importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze d’imposta ricevute ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
  3. in materia è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 13 giugno 2019, n. 191.

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