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Sisma-bonus cedibile anche alla società di cui si è soci

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Il contribuente cui spetta il sisma-bonus può cedere l’intero credito corrispondente alla detrazione, anche alla società fornitrice dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, a nulla rilevando la circostanza che egli ne sia socio e amministratore delegato: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 10 giugno 2020, n. 175.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 la detrazione per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente spetta per gli interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativamente a:
    1. edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274;
    2. costruzioni adibite ad abitazione, anche diversa da quella principale, e ad attività produttive;
  2. la detrazione spetta nella misura del 50%, nel limite di spesa di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo;
  3. qualora gli interventi antisismici siano realizzati su parti comuni, la detrazione spetta nelle seguenti misure:
    1. 75% in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
    2. 85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.

In materia si rinvia all’art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 31 maggio 2019 , n. 13/E.

Si ricorda inoltre che l’art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto una detrazione pari al 110 per cento, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo, delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63), sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’art. 15, comma 1, lettera f-bis), Tuir, spetta nella misura del 90%.

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