Sisma-bonus anche all’acquirente per la demolizione e ricostruzione dell’intero edificio
Il sisma-bonus (cioè la detrazione prevista dall’art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90) spetta agli acquirenti anche per gli interventi realizzati “mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente”. Nel concetto di demolizione e ricostruzione rientra pertanto anche la ricostruzione dell’edificio che determina un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni urbanistiche in vigore permettano tale variazione; di conseguenza, non rileva la circostanza che il fabbricato costruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 10 ottobre 2019, n. 409.
Si ricorda che con la Risoluzione 27 aprile 2018, n. 34/E, fu chiarito che la detrazione in esame spetta anche per gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive, qualora “concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione”. Tale conclusione si basava anche sul Parere n. 27/2018 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il quale fu precisato che:
- rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia) quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione, progettati ed eseguiti in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, “dal punto di vista tecnico (…) possono certamente rientrare fra quelli di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del Tuir, relativi all’adozione di misure antisismiche”.