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Si trasferiscono ai soci i crediti esistenti in capo alla società cancellata

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elativamente ai crediti esistenti in capo alla società cancellata – e quindi per i rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale – si verifica la successione dei soci nei crediti sociali. Infatti, se l’esistenza dell’ente collettivo e l’autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, si instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolalità o della comunione (Cass. 12 marzo 2013, n. 6070).

In tal senso si richiama ora l’ordinanza 26 novembre 2020, n. 30075, depositata lo scorso 31 dicembre, della sesta sezione civile della Corte di Cassazione.

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