Si presume residente in Italia il cittadino italiano residente in Svizzera ed iscritto all’AIRE
Con la Risposta all’istanza di interpello 9 ottobre 2020, n. 460, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile agli emolumenti erogati dal sostituto di imposta italiano al proprio dipendente, residente in Svizzera. In particolare è stato affermato che, anche a seguito della formale iscrizione all’AIRE, nei confronti del dipendente continua a sussistere una presunzione (relativa) di residenza in Italia, per effetto dell’art. 2, comma 2-bis, del Tuir, in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999. Di conseguenza, egli continuerà ad essere assoggettato ad imposizione in Italia – ai sensi dell’art. 3, comma 1, del medesimo Testo Unico – sul suo reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti per l’intero periodo d’imposta, al netto degli oneri deducibili.
Qualora, invece, il contribuente sia in grado di dimostrare la sua effettiva residenza in Svizzera rileva l’art. 23, comma 2, lettera a), del Tuir, il quale contiene una presunzione assoluta in base alla quale si devono considerare prodotti nel territorio italiano – e come tali soggetti a tassazione in Italia ai sensi del richiamato art. 3 del Tuir – i redditi derivanti dalle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del Tuir “se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti”. Ne deriva che, ai fini dell’attrazione di tali emolumenti nella potestà impositiva dello Stato italiano, il criterio di collegamento è costituito dalla residenza fiscale del soggetto erogante, a nulla rilevando la circostanza che la prestazione lavorativa sia svolta in Italia o all’estero.
A questo punto, peraltro, si inseriscono le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Posto che il Modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni non contiene una disposizione specifica per gli emolumenti erogati ai dipendenti al momento della cessazione dell’impiego, ciascuno Stato membro dell’Ocse può ricondurre dette prestazioni nell’ambito applicativo dell’art. 15 – relativo ai redditi di lavoro subordinato – o dell’art. 18 – relativo alle pensioni private – del citato Modello di Convenzione fiscale.