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Si amplia la platea dei reati perseguibili a querela

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Dal prossimo 9 maggio alcuni reati – come la frode informatica, la truffa e l’appropriazione indebita – saranno perseguibili soltanto dietro una querela di parte: in quella data, infatti, entrerà in vigore il D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 , emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, commi 16 , lettere a) e b), e 17 , della Legge 23 giugno 2017, n. 103.

Il principio della procedibilità a querela è stato introdotto, in particolare, per le seguenti fattispecie:

  • minaccia (art. 612 c.p. );
  • violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615 c.p. );
  • falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-ter c.p. );
  • falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies c.p. );
  • violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persone addette al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 619 c.p. );
  • rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persone addette al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 620 c.p. ).

Si prevede inoltre quanto segue:

  1. per i reati commessi prima del 9 maggio, il termine per la presentazione della querela inizia a decorrere dalla medesima data, se la persona offesa ha già avuto in precedenza notizia del fatto che costituisce il reato;
  2. relativamente ai procedimenti in corso, il Pubblico Ministero o il giudice informeranno la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela.

Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 640-ter del codice penale, il reato di “frode informatica” consiste alternativamente:

  1. nell’alterazione – “in qualsiasi modo” – del funzionamento di un sistema informatico o telematico;
  2. nell’intervento, effettuato senza diritto con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

In entrambe le situazioni è richiesto che, attraverso detti comportamenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

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