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Servizi infragruppo, detraibile l’Iva assolta in reverse charge anche se il Fisco contesta i costi

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È detraibile l’Iva assolta dal soggetto passivo residente mediante l’inversione contabile applicata alle fatture relative a spese per servizi infragruppo resi da soggetti esteri anche qualora il Fisco contesti l’incongruenza della spesa o il comportamento antieconomico dell’impresa residente: lo ha affermato l’Aidc (Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) – Sezione di Milano, con la Norma di comportamento n. 205. Il documento sottolinea inoltre che, ai fini della detrazione Iva, l’impresa residente è tenuta soltanto a:

  1. dimostrare l’esistenza e la natura dei servizi acquistati;
  2. fornire i relativi riscontri “giustificativi”;
  3. provare che le relative spese presentano un nesso con le operazioni economiche effettuate che danno diritto alla detrazione.

Ai fini Iva, tale conclusione rimane valida a prescindere:

  1. dalla norma la cui violazione viene rilevata dal Fisco sotto il profilo della tassazione diretta (cioè art. 109, comma 5, oppure art. 110, comma 7, del Tuir);
  2. dai contenuti e dagli esiti dell’eventuale avviso di accertamento (sempre ai fini delle imposte sui redditi).

In aggiunta a quanto precede si consideri inoltre che, ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di imposta assolta mediante reverse charge anche in presenza di “operazioni inesistenti” e fatta salva l’applicazione della sanzione amministrativa prevista, “in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto, nelle liquidazioni dell’imposta, che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette (…)”.

Il documento ricorda infine che ai fini Iva:

  1. l’inerenza di un costo non può essere negata in base a un giudizio di “congruità” della spesa, a meno che l’Amministrazione fiscale dimostri la “macroscopica antieconomicità”;
  2. salvo il caso della “macroscopica sproporzione”, non rileva la mera incongruenza del costo del servizio ricevuto in quanto la circostanza che un’operazione sia compiuta “ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato deve ritenersi irrilevante”;
  3. l’onere probatorio in capo al Fisco può – spiega la Norma di comportamento in esame – “dirsi ‘aggravato’ in quanto non assume rilievo, al di fuori delle situazioni anzidette, la sola incongruenza del costo o la sproporzione del valore del servizio prestato”.

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