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Servizi di telefonia, alla Corte Costituzionale i criteri di determinazione dei contributi dovuti dai fornitori

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Sarà la Corte Costituzionale a stabilire se è costituzionalmente legittima la normativa nazionale concernente la quantificazione dei diritti amministrativi dovuti – per la copertura dei “costi di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici” – dalle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso.

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Roma con riferimento all’art. 34 e all’art. 1, allegato 10, comma 1, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella sua formulazione originaria nonché in quella risultante dalle modifiche intervenute:

  1. con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, per ciò che concerne l’art. 1, allegato 10, del D.Lgs. n. 259/2003;
  2. con la Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), per ciò che concerne sia l’art. 34 , sia l’art. 1, allegato 10, comma 1, dello stesso Codice delle comunicazioni elettroniche.

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