Separazioni tra coniugi: definito l’ambito dell’esenzione dall’imposta di bollo
Nell’ambito di una separazione tra coniugi, gli accordi che prevedano atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o a favore dei figli, devono essere intesi come specifici aspetti della “negoziazione globale” che i coniugi pongono in essere all’atto della separazione o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In tale contesto, l’esenzione di cui all’art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, spetta in relazione a tutti gli accordi di separazione che rientrino nel concetto di “negoziazione globale” e che cioè, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile. Il principio è stato affermato dalla Commissione tributaria regionale delle Marche con la sentenza 9 febbraio 2021, n. 178, riportata sul sito della Giustizia Amministrativa.
Al riguardo si ricorda che la Corte Costituzionale ha dichiarato:
- con la sentenza 15 aprile 1992, n. 176, l’illegittimità del citato art. 19, in relazione agli articoli 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, e 1 della Tariffa allegata allo stesso decreto, nella parte in cui non comprende nell’esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione;
- con la sentenza 10 maggio 1999, n. 154, l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 19, nella parte in cui non estende l’esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.