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Separazioni ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132, escluse dalle agevolazioni previste per le convenzioni tra coniugi

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Ai sensi dell’art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché i procedimenti – anche esecutivi e cautelari – diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. l’agevolazione comprende tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (Circolare 29 maggio 2013, n. 18/E);
  2. con la misura in esame si è inteso favorire “gli atti e le convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali” (Cass. 21 settembre 2017, n. 22023);
  3. la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione “prima casa” in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio (Risoluzione 9 settembre 2019, n. 80; Cass. 21 marzo 2019, n. 7966).

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 27 febbraio 2020, n. 80, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione in esame non può essere riconosciuta in presenza di separazioni effettuate davanti all’ufficiale di stato civile del Comune, disciplinate dall’art. 12 del 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162. Si tratta – ha spiegato l’Agenzia – di una modalità semplificata di separazione, che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Ne consegue che eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerarti parte integrante della descritta procedura di separazione consensuale.

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