Senza bollo l’istanza di partecipazione alla gara, l’offerta non accettata dalla P.A. e la manifestazione di interesse
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Ai fini dell’imposta di bollo, l’istanza di partecipazione alla gara non rientra tra gli atti previsti dall’art. 3 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e quindi non dev’essere assoggettato al tributo: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 5 gennaio 2021, n. 7 .
Nel medesimo documento di prassi è stato inoltre affermato che:
- non rientra tra gli atti disciplinati dalla Tariffa, e quindi non è da assoggettare ad imposta di bollo, neppure la “manifestazione di interesse”, semprechè si tratti di un avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non impegnativo per l’ente pubblico, che non costituisce proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico e che non vincola in alcun modo l’amministrazione, che sarà libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa;
- le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica Amministrazione non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo (in tal senso si richiama anche la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 16 dicembre 2013, n. 96/E ).
Si tratta infatti di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione.
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