Senza accordo con il cliente, anche per la determinazione del compenso il professionista deve ricorrere al giudice
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La misura del compenso spettante al professionista dev’essere stabilita con il cliente al momento del conferimento dell’incarico; in assenza di un accordo preventivo, per la liquidazione del compenso il professionista potrà ricorrere al giudice: lo ha confermato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 26 marzo 2019, n. 12/2019.
Nello specifico, per quanto attiene alle attività riconducibili alla “rappresentanza tributaria”, si applicano i parametri indicati all’art. 28 , riquadro, 10.2, del D.M. n. 140/2012; pertanto i compensi devono essere determinati in misura percentuale dall’1 al 5 per cento dell’importo complessivo di imposte, tasse, contributi, sanzioni ed interessi dovuti.
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