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Sentenza apparente se è inidonea a far conoscere il ragionamento seguito

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La motivazione della Commissione tributaria è solo apparente, e di conseguenza la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 12 novembre 2019, n. 20849, depositata lo scorso 30 settembre, in linea con l’orientamento assunto in merito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 22232/2016, 1756/2006, 16736/2007 e 9105/2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza stessa, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).

Si ricorda inoltre che la Suprema Corte ha affermato che anche nel processo tributario la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza aggiungervi niente, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano in ogni caso attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (ordinanza 14 aprile 2020, n. 7795). Per i giudici di legittimità, infatti, tale tecnica di redazione non può ritenersi di per sé sintomatica di un difetto di imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive (in tal senso si richiama altresì la sentenza delle Sezioni Unite 16 gennaio 2015, n. 642).

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