Semplificazione dei controlli sulle attività economiche: ecco il nuovo decreto
In data 19 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della delega al Governo di cui all’art. 27, comma 1, della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge sulla concorrenza).
Semplificazione dei controlli sulle attività economiche | |
Obiettivi |
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Censimento e trasparenza |
Realizzazione di un censimento degli obblighi e degli adempimenti che sono oggetto di controlli: il decreto dispone che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, le PA trasmettano le informazioni relative al Dipartimento della funzione pubblica, quale autorità preposta al coordinamento. In generale, è previsto che le amministrazioni pubblichino linee guida o faq, e che assicurino ai soggetti controllati il diritto di essere informati su tutte le fasi del ciclo del controllo, sull’utilizzo di strumenti orientati alla gestione del rischio, e sugli esiti del controllo svolto. |
Programmazione e valutazione rischio |
Programmazione annuale o pluriennale, su livelli territoriali, delle attività di controllo, basata sul rischio di violazioni secondo la maggiore probabilità che si verifichi un pregiudizio all’interesse pubblico e secondo la gravità di tale pregiudizio. Su tale base verranno definite la frequenza e la tipologia dei controlli. A tale scopo, si dovrà anche tenere conto del settore in cui opera l’impresa, della dimensione dell’attività economica svolta, del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità o attestazioni equivalenti. |
Fascicolo informatico di impresa | Le informazioni del fascicolo informatico di impresa, secondo il principio del once only, sono da utilizzare per elaborare indicatori sintetici di valutazione del rischio e per tenere conto delle verifiche e delle ispezioni già svolte in passato, evitando ripetizioni ravvicinate a seguito di “esami” superati correttamente. |
Stop a nuovi controlli |
Le imprese in regola, hanno la possibilità di non essere visitate nuovamente per almeno sei mesi, dopo che sia stata accertata la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti, a meno che non ci si trovi in ambiti particolarmente rischiosi per la salute pubblica o l’ambiente, o in casi disposti dalla magistratura. |
Errori scusabili |
Viene escluso che a errori di tipo meramente formale, compiuti in buona fede e comunque sanabili, corrispondano provvedimenti inutilmente punitivi, purché non vi siano reiterazioni e non si sia nel campo del diritto penale o in quello dell’Unione europea. |
Diritto di interpello | Viene riconosciuto il diritto di interpello alle associazioni di categoria, per avere chiarimenti rivolgendosi all’amministrazione territorialmente competente. |
Le disposizioni del decreto in parola si applicano ai controlli sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni a cui la legge attribuisce funzioni di controllo a presidio di un interesse pubblico tutelato, ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti. Sono esclusi i controlli in materia di incentivi alle imprese comunque denominati, nonché quelli previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.