Secondo pilastro OCSE: disposizioni non rilevanti ai fini della fiscalità differita
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L’OIC ha recentemente pubblicato in consultazione alcune proposte di emendamenti ai principi contabili nazionali a seguito di richieste di chiarimenti pervenute nell’ultimo anno dagli stakeholder, fornendo chiarimenti in tema di sconti, fiscalità differita e disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e rispristino.
Nel dettaglio, i principali cambiamenti proposti intervengono:
- sull’OIC 16 e OIC 31 per introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino. Il modello contabile unico che andrebbe applicato in queste circostanze è quello della contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e ripristino in contropartita all’incremento del costo del cespite cui si riferisce;
- sull’OIC 25 per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro dell’OCSE non rilevano ai fini della fiscalità differita in quanto la sua applicazione risulterebbe estremamente difficile. La proposta di emendamento chiarisce quindi che le imposte correnti derivanti dalla riforma dell’OCSE sono classificate in una voce ad hoc denominata “Imposte correnti Secondo Pilastro”, all’interno della voce 20) del Conto economico, e che l’ammontare delle stesse, se rilevante, è da indicare in Nota integrativa;
- sull’OIC 12, OIC 15, OIC 19 per chiarire che gli sconti sono contabilizzati in riduzione dei ricavi mentre gli incassi anticipati di crediti sono contabilizzati come oneri finanziari.
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