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Seconda rata IMU 2022: pagamento entro il 16 dicembre 2022

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Entro il prossimo 16 dicembre è necessario procedere al versamento della seconda rata dell’IMU, a saldo dell’imposta dovuta per l’anno in corso. In vista della scadenza appare quindi utile fare il punto sulle caratteristiche principali dell’adempimento.

Soggetti passivi IMU Soggetti esclusi dal versamento
  • Proprietario;
  • Usufruttuario;
  • Usuario;
  • Titolare del diritto di abitazione;
  • Enfiteuta;
  • Titolare del diritto di superficie;
  • Locatario finanziario immobile concesso in leasing;
  • Concessionario di beni demaniali;
  • Genitore assegnatario della ex casa familiare
  • Nudo proprietario;
  • Comodatario;
  • Locatore finanziario;
  • Affittuario;
  • Conduttore di immobile locato;
  • Genitore proprietario non assegnatario della casa familiare.

Ai fini IMU sono assoggettate all’imposta le abitazioni principali e le relative pertinenze (nei limiti dell’art. 1, comma 741, lett. b) della Legge n. 160/2019) accatastate nelle categorie:

  • A/1 (abitazioni di tipo signorile;
  • A/8 (abitazioni in ville);
  • A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Sono esenti, invece, le abitazioni principali censite nelle altre categorie.

Il versamento dell’imposta per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

In merito agli enti non commerciali, il versamento va effettuato in tre rate, di cui:

  • le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e
  • l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.

Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

I titolari di partita IVA (professionisti e imprese) devono effettuare i pagamenti soltanto utilizzando il modello F24 telematico; a tutti gli altri contribuenti, invece, è consentito utilizzare anche la tradizionale via cartacea (oltre alla possibilità di utilizzare il bollettino postale).

Codici Tributo F24 – IMU
Cod. Trib. Tipologia di immobile Destinatario
3912 Abitazione principale e relative pertinenze: tale codice tributo, in sede di seconda rata IMU 2021, sarà utilizzato per i possessori di abitazioni principali (e relative pertinenze) che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto per le altre vi è l’esclusione dal pagamento Comune
3913 Fabbricati rurali strumentali diversi da quelli della categoria D Comune
3914 Terreni Comune
3916 Aree fabbricabili Comune
3918 Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale Comune
3923 Interessi da accertamento Comune
3924 Sanzioni da accertamento Comune
3925 Immobili ad uso produttivo, cat. D Comune
3930 Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Comune Comune
3939 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita Comune

In caso di omesso o errato versamento dell’IMU, infine, sarà applicabile la sanzione pari al 30 per cento dell’imposta, con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso.

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