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Se il Fisco contesta l’elusività dell’operazione, il contribuente deve dimostrare le valide ragioni economiche

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In materia di elusione fiscale, mentre incombe sull’Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire al risultato di indebito vantaggio fiscale, spetta al contribuente dimostrare l’esistenza di ragioni economiche apprezzabili che giustifichino l’operazione, che possono consistere anche in esigenze di natura organizzativa e in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda: lo ha precisato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 8 settembre 2020, n. 26476, depositata lo scorso 20 novembre.

Sull’argomento si richiamano inoltre le seguenti pronunce della Suprema Corte: 20 giugno 2018, n. 1621713 aprile 2017, n. 961028 febbraio 2017, n. 509026 febbraio 2014, n. 4604, e 21 gennaio 2011, n. 1372. Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) stabilisce che configura abuso del diritto l’operazione “priva di sostanza economica” che, pur nel rispetto formale delle normativa fiscale, realizzi “essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”;
  2. dette operazioni non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria che, di conseguenza, ne disconosce i vantaggi;
  3. si considerano “operazioni prive di sostanza economica” i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre “effetti significativi” diversi dai vantaggi fiscali. A tal fine la legge specifica che costituiscono indici di mancanza di “sostanza economica”:
    1. la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme;
    2. la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;
  4. si considerano “vantaggi fiscali indebiti” i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

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