Se caratterizzano la “gestione globale” della RSA, sono esenti da Iva anche le prestazioni rese da terzi
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Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 21), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono esenti da Iva le prestazioni proprie di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.
Con la Risoluzione 16 marzo 2004, n. 39/E, l’Agenzia delle Entrate precisò che:
- tale esenzione ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell’esenzione dall’Iva a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le rende;
- sono oggettivamente esenti le prestazioni rese da terzi presso una casa di riposo, “anche se distintamente specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della RSA, la cui titolarità (n.d.r. del servizio) rimane in capo” al soggetto appaltante “il quale si limita ad una mera attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell’interesse collettivo”;
- le altre prestazioni rese distintamente dalla gestione globale della casa di riposo (quali le prestazioni infermieristiche e riabilitative) saranno fatturate secondo il regime proprio delle stesse e dunque in regime di esenzione da Iva soltanto qualora rientrino in una delle fattispecie di cui al richiamato art. 10 del decreto Iva.
Con la Risposta 1° luglio 2019, n. 221, l’Agenzia aveva confermato quanto segue:
- tale esenzione ha natura oggettiva e pertanto si applica alle prestazioni indicate nella norma, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le effettua (in tal senso si richiamano le Risoluzioni 8 gennaio 2002, n. 1/E, 16 marzo 2004, n. 39/E, 9 aprile 2004, n. 60/E e 25 novembre 2005, n. 164/E);
- nel regime di esenzione rientrano anche le prestazioni rese da terzi nel caso in cui “caratterizzano nella loro interezza e sostanzialità la gestione globale di una casa di riposo” (a tal fine si richiamano le Risoluzioni 8 gennaio 2002, n. 1/E e 16 marzo 2004, n. 39/E).
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