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Sconto in fattura e cessione del credito: i dubbi interpretativi in vista della scadenza del 31 marzo

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Con l’approssimarsi della scadenza del 31 marzo 2023, vera e propria deadline (al netto di proroghe dell’ultimo minuto) per il Superbonus al 110% per villette e unità autonome vale la pena soffermarsi sull’eventuale “sfasamento” temporale tra il pagamento dei lavori ed il completamento degli stessi successivamente al termine previsto dell’agevolazione.

Nell’affrontare la questione preme evidenziare che, in linea generale, i contribuenti privati non sono tenuti a chiudere i lavori entro fine mese posto che in questo caso è sufficiente procedere al pagamento (per le persone fisiche le spese si considerano sostenute secondo il criterio di cassa) entro il 31 marzo 2023.

Per le spese sostenute dopo tale data resta ferma la possibilità di virare in corsa, ove ne ricorrano i relativi requisiti, su altri bonus edilizi c.d. “tradizionali”.

In linea generale, non dovrebbero porsi problemi nel caso in cui il contribuente opti per la fruizione diretta della detrazione: essendo in tal caso sufficiente anticipare i pagamenti al 31 marzo 2023 (cautelandosi adeguatamente nel caso di eventuali inadempimenti).

La situazione si complica, tuttavia, nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi delle opzioni per l’utilizzo indiretto della detrazione.

Il comma 1-bis dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, stabilisce che le opzioni per:

  • lo sconto sul corrispettivo,
  • oppure la cessione del credito,

possono essere esercitate, prima dell’ultimazione dei lavori, soltanto in presenza di SAL, i quali possono essere massimo due e ciascuno corrispondente a una percentuale di completamento dei lavori complessivi non inferiore al 30%, poiché non è sufficiente – per questo tipo di detrazione – pagare lavori non correlati all’avanzamento degli stessi.

In proposito si pone quindi il dubbio se sia necessario che detto SAL fotografi la situazione al 31 marzo 2023 oppure anche successivamente (entro fine anno).

Nel primo caso, con una situazione analoga a quanto già vissuto lo scorso 31 dicembre 2022, si imporrebbe di fatto un allineamento tra spese sostenute e lavori realizzati, almeno ai fini della cessione del credito, rinviando l’eccedenza alla sola fruizione diretta in dichiarazione dei redditi.

Nel secondo caso, invece, si apre alla possibilità che il SAL o la fine lavori abbiano al riguardo anche ad una data successiva. Tale posizione viene argomentata sostenendo che:

  • a differenza della precedente scadenza di fine 2022, qui non si ha alcuna spesa a cavallo d’anno;
  • l’art. 121, inoltre, non impone che il SAL sia redatto entro la scadenza dell’agevolazione.

A parere di chi scrive è prudenzialmente consigliato adottare la prima soluzione. In assenza di chiarimenti di prassi espliciti, infatti, non sembra potersi procedere alla cessione del credito in mancanza di un SAL “qualificato” al 31 marzo 2023.

Chiarita la rilevanza dei SAL appare utile ricordare di verificare anche il requisito dell’“effettuazione congiunta”.

Gli interventi “trainati”, infatti, sono ammessi al superbonus se eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti”, con l’ulteriore condizione, che siano effettivamente conclusi.

Sotto il profilo temporale, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti” (circolare n. 28/E/2022).

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