Sconto in fattura e cessione del credito. Correzioni dopo il 4 aprile
La comunicazione delle opzioni di sconto o di prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 poteva essere inviata fino al 4 aprile 2024.
Per effetto dell’intervento del D.L. n. 39/2024 , non sarà possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonus; inoltre, dal 5 aprile non sono ammesse neanche comunicazioni sostitutive di quelle trasmesse dal 1° al 4 aprile 2024.
Tuttavia, in presenza di errori formali nella comunicazione di sconto o cessione la validità delle opzioni non è compromessa. Si veda la circolare n. 33/2022 .
Errori formali comunicazione sconto/cessione | |
Frontespizio |
Errori relativi a recapiti (e-mail e telefono); codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica; indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”; codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus; codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista. |
Quadro A |
Indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020; stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione. |
Quadro B | Dati catastali. |
Quadro D |
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“Pertanto, se nella Comunicazione sono state erroneamente indicate o omesse le informazioni sopra elencate, ma nella realtà sussistono tutti i presupposti e i requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento ai fini della spettanza della detrazione, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto”.
Per segnalare l’errore e indicare i dati corretti sarà necessario inviare una nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità) all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. Ciò sembrerebbe possibile anche dopo il 4 aprile posto che l’opzione di cui al modello di comunicazione in cui è stato commesso l’errore formale rimane comunque valida. Non si tratterebbe di sistemare un errore sostanziale.
Nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo (vedi FAQ Agenzia delle Entrate 28 marzo 2024).