Le plusvalenze patrimoniali concorrono interamente a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui sono state realizzate oppure, alle condizioni sottoindicate, la tassazione avviene in quote costanti in massimo 5 esercizi.
Fattispecie | Facoltà di frazionamento | Condizioni |
Cessione a titolo oneroso | Sì | Possesso di beni per un periodo non inferiore a tre anni (o a un anno per le società sportive dilettantistiche), o iscrizione delle partecipazioni nell’attivo immobilizzato negli ultimi tre bilanci |
Assegnazione o destinazione a finalità estranee di beni | No | |
Risarcimento per perdita o danneggiamento di beni | Sì | Possesso dei beni per un periodo non inferiore a tre anni (o a un anno per le società sportive dilettantistiche) |
La facoltà prevista dall’art. 86 del TUIR di rateizzare le plusvalenze permane, però, fino a che si ha la qualifica di imprenditore titolare di partita IVA con la conseguenza che, in caso di cessazione dell’attività, il contribuente è tenuto ad assoggettare a tassazione, nell’ultimo anno di attività, cioè prima di assegnare i beni residui e sciogliere la società, l’intero importo della plusvalenza e/o sopravvenienza attiva ancora non sottoposto a prelievo fiscale.
Diversamente, ci si espone a contestazioni da parte delle Entrate regolarizzabili mediante dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, comprensive di interessi e sanzioni per infedele dichiarazione.